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PREVIDENZA INTEGRATIVA
Come fare il riscatto

In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dai beneficiari dallo stesso designati, oppure, in mancanza di designazione, dagli eredi. 

L’articolo 14, comma 3 del decreto legislativo n. 252 del 2005 ha disposto che, in caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima dell’esercizio della prestazione pensionistica, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche.

In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al fondo pensione. Il decreto n. 252 del 2005 individua i soggetti che hanno titolo ad esercitare il riscatto (eredi o diversi beneficiari designati), stabilendo, in concreto, che la posizione verrà attribuita agli eredi laddove non risulti una diversa volontà dell’aderente.

In quest’ultimo caso, invece, la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti appositamente designati dall’iscritto.