
POSSESSO DI ARMI
Se il defunto possedeva armi, cosa fare?
L'art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza recita:
Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri.
Cosa devono fare allora gli eredi in caso di decesso di una persona che deteneva armi in casa?
Gli eredi devono, entro le 72 ore successive al decesso, denunciare all’Autorità l’avvenuta scomparsa del loro parente e dichiarare quali siano le loro intenzioni sulla destinazione delle armi:
- se uno o più eredi vogliono tenerle presso le proprie abitazioni, devono fare richiesta al Questore di specifico Nulla Osta (a meno che non siano già in possesso di altro titolo valido), prendere in consegna le armi e farne immediata denuncia all’Autorità
- se intendono cederle o venderle a terze persone, devono accertarsi che queste ultime abbiano un titolo per la loro acquisizione e darne comunque avviso all’Autorità di P.S.
- nel caso in cui nessun erede voglia legittimare le armi e non vi sia l’intenzione di cederle a terzi, si devono avvisare, sempre nei termini previsti, i competenti Uffici per territorio che provvederanno a prenderle in carico per la loro distruzione.