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PENSIONI
Cosa fare per avere la reversibilità

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Se la persona deceduta era un lavoratore dipendente gli eredi vantano nei confronti del suo datore di lavoro tutti i diritti che il dipendente aveva maturato fino al decesso: liquidazione, indennità di preavviso ecc.

Se il deceduto era titolare di pensione e i superstiti hanno diritto alla reversibilità della stessa la cosa migliore è rivolgersi per le richieste ad un Patronato (la vostra impresa di onoranze funebri potrà suggerirvene uno vicino), che vi seguirà in tutte le pratiche senza farvi spendere nulla a parte le cosiddette spese vive (marche da bollo ecc.).

In generale occorre:

  • comunicare l’evento luttuoso alla Sede INPS tramite autocertificazione;
  •  restituire il libretto di pensione;
  • presentare una domanda di pensione di reversibilità nel caso in cui il superstite è un familiare avente diritto e se la pensione della persona deceduta è reversibile;
  • presentare domanda di rate maturate e non riscosse (es. rateo di 13^) negli altri casi.

INPS sito web: www.inps.it

 

RENDITA INAIL
Rendita ai superstiti

Caratteristiche e requisiti

È una prestazione economica destinata ai familiari dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale, se in possesso dei requisiti di legge, non soggetta a tassazione Irpef.

Hanno diritto alla rendita: il coniuge i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi, fino al diciottesimo anno di età; i figli fino a 21 anni, se studenti di scuola media superiore o professionale, a carico e senza un lavoro retribuito; i figli fino a 26 anni, se studenti universitari, a carico e senza un lavoro retribuito; i figli maggiorenni inabili al lavoro.

In mancanza di coniugi o figli, il beneficio va a: i genitori, se a carico del lavoratore deceduto i fratelli e le sorelle, se conviventi e a carico del lavoratore deceduto. Possono beneficiare della prestazione esclusivamente i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria ai sensi del t.u. 1124/65 e della l. 493/99.

Decorrenza e durata

La rendita decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore e i suoi limiti temporali variano in base ai requisiti di legge elencati di seguito.

Coniuge: fino alla morte o a nuovo matrimonio

Figli: fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, per tutta la durata normale del corso; non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, per tutta la durata normale del corso di laurea; per i maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l’inabilità.

In mancanza di coniuge e figli: genitori naturali o adottivi fino alla morte fratelli e sorelle negli stessi termini validi per i figli.

INAIL: http://www.inail.it/internet/default/INAILcosafa/Tuteladeilavoratori/Prestazionieconomicheeintegrative/Renditaaisuperstiti/index.html