
BADANTI
Alla morte dell’assistito il parente che ha tenuto i contatti con la badante deve provvedere a regolare il rapporto: occorre spedire una lettera in questura dove si dichiara che il rapporto lavorativo con la badante è finito a causa del decesso dell’assistito, e mandare alla badante stessa (per sicurezza con raccomandata) una lettera di licenziamento con la quale le si chiede di liberare l’appartamento. Quando il datore di lavoro muore, la badante ha comunque diritto a 15 giorni di preavviso (se ha un’anzianità di lavoro inferiore a 5 anni) massimo 30 giorni (se ha un'anzianità di lavoro con stesso datore di lavoro superiore a 5 anni). Finito questo periodo la badante ha concluso definitivamente ogni rapporto con l'ex datore di lavoro e i suoi parenti, che nel frattempo avranno provveduto a liquidare tutte le sue spettanze (avranno pagato TFR, ferie, quota della tredicesima e la mensilità in corso).
Nulla vieta che la badante diventi affittuaria e inquilina o acquirente dell’immobile in cui risiedeva col defunto, se gli eredi lo acconsentono.
La badante pur potendo avere la residenza nell’abitazione dell’assistito non può vantare alcun contratto d’affitto per l’immobile, quindi, niente lavoro niente residenza.
Vale l'art. 35 del contratto collettivo nazionale sulla cessazione del rapporto di lavoro.