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Abbonamento RAI
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RAI - Radiotelevisione Italiana

Largo de Gasperi, 1 – Firenze

Telefono 055 24881

Call center 199 123 000

sito web: www.abbonamenti.rai.it       

Il Canone Tv è personale e comprende il nucleo familiare dell'intestatario come da registrazione anagrafica esso non può essere ceduto ad altri soggetti.

In caso di decesso del titolare, l'erede che non sia già a sua volta titolare di Canone Tv e che intenda tenere con sé l'apparecchio o gli apparecchi televisivi del deceduto, dovrà richiedere l'intestazione a proprio nome del Canone inviando una lettera raccomandata (meglio se con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo:

 

 

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T.
Casella postale 22 – 10121 Torino (To)

Solo così egli potrà usufruire del periodo per il quale era già stato pagato il Canone Tv.

Va ricordato che, in attesa dell'aggiornamento dell'intestazione a nome dell'erede, il rinnovo del Canone dovrà essere effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale allegato al preavviso di rinnovo ovvero il bollettino allegato al libretto recante la precedente intestazione; il numero di Canone resterà invariato.

Se l’erede, invece, non desidera detenere l’apparecchio o gli apparecchi televisivi del deceduto, egli dovrà darne comunicazione inviando una lettera raccomandata (meglio se con ricevuta di ritorno, in modo da poter documentare l’invio) al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T.
Casella postale 22 – 10121 Torino (To)

In tale lettera l’erede deve indicare la data ed il luogo del decesso del titolare del canone (nonché i dati anagrafici e il se possibile in numero di canone).

Nel caso in cui l'erede sia già titolare di Canone Tv dovrà inviare allo stesso indirizzo di sopra una lettera raccomandata comunicando il numero del proprio Abbonamento tv e quello del deceduto con i relativi dati anagrafici, comprensivi del luogo e della data del decesso.

Il S.A.T. procederà ad annullare il Canone Tv intestato al deceduto.

Qualora l'abbonato avesse provveduto al rinnovo del Canone antecedentemente la propria morte e l'erede non intendesse usufruire del Canone del deceduto, non è possibile da parte dell'erede stesso chiedere il rimborso di quanto già versato, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 del RDL 246/38 ("La chiusura dell'apparecchio e la cessione od alienazione di esso a norma del precedente articolo, come pure la distruzione o l'assoluta inservibilità dell'apparecchio, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, non danno diritto al rimborso del Canone semestrale od annuale pagato a norma del presente decreto.[...]").

R.D.L.21/02/1938 n.246